Attualmente
sia il profilo economico che professionale di questa figura non
è stato ancora definito dalla normativa vigente.
A
sopperire tale mancanza ha provveduto l'Associazione Nazionale di
categoria degli Interpreti di Lingua dei Segni Italiana A.N.I.M.U.,
alla quale la C.I.L.I.S. fa solo ed esclusivamente riferimento,
che ha stilato il profilo professionale dell'Interprete L.I.S. e
il codice deontologico al quale l'interprete si deve attenere.
Nel tracciare un profilo professionale abbiamo individuato i requisiti:
l'interprete L.I.S. deve possedere:
-Istruzione superiore
-Titolo di qualifica di Interprete Lis di almeno 1200 ore
-Flessibilità
-Ottima memoria
-Predisposizione per i processi di traduzione ed interpretazione
-Equilibrio emotivo
-Competenza e conoscenza della L1 e della L2
-Capacità organizzative
-Senso di responsabilità e cooperazione
-Velocità di esecuzione
Inoltre,
l'Interprete deve conoscere bene:
·
Elementi della comunicazione verbali e non verbali
· Deve avere conoscenze teoriche linguistiche
· L'uso dello spazio e della linea del tempo
· L'importanza dello schema corporeo
· La forza delle espressioni facciali e delle posture
· I classificatori
· La vita, la cultura e la storia dei sordi
Per
l'esercizio della professione ogni interprete deve essere in possesso
di adeguato diploma o certificazione attestante il percorso formativo
seguito ed il superamento di un esame finale.
In
particolare devono essere garantiti degli standard qualitativi minimi
quali: uso appropriato della grammatica della L.I.S. (corretto uso
dello spazio, flessione verbale e nominale, corretta relazione soggetto-oggetto,
uso appropriato e significativo dell'espressione facciale); criteri
di scelta lessicale che si rivelino semanticamente corretti e appropriati
alla sintassi; uso limitato dell'inizializzazione e della digitalizzazione
sul modello della lingua in uso presso gli adulti sordi.
CAMPI DI APPLICAZIONE
L'attuale
normativa prevede l'intervento d'interpretariato tra sordi ed udenti
in specifici ambiti:
SCOLASTICO
- applicabili la Legge 508/58, e le circolari del Ministero della
Pubblica Istruzione n.163 del 16/06/83 e n.262 del 22/09/88
UNIVERSITARIO - applicabile l'art. 13 della Legge 104/92
LAVORATIVO - applicabile l'art. 7, comma II, della Legge 308/58
GIURIDICO E LEGALE - applicabili gli artt.56, 57, 58 della Legge
Notarile, gli artt. 119, 143, 1238/1939 (Stato Civile ed Anagrafe)
PATENTE DI GUIDA - applicabili la circolare n.36/93 e la nota ministeriale
n.3441/93 del Ministero dei Trasporti, e l'art.7 della Legge 308/58
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - applicabile l'art.25 della Legge
104/92
SANITARIO - applicabile l'art.9 della Legge 104/92